Resta al 50% la detrazione IRPEF e IVA 10% per le ristrutturazioni per tutto il 2020 e rimangono anche le detrazioni del 65% per interventi sul contenimento energetico.

E’ stata prorogata la possibilità di detrarre dall’ Irpef una quota parte dell’ ammontare complessivo dei lavori eseguti
La quota per le ristrutturazioni è rimasta al 50% per gli interventi edilizi da detrarre in 10 anni.
L’IVA per gli interventi edilizi è possibile al 10%.

nel dettaglio le novità e le informazioni principali:

LAVORI AGEVOLABILI
Le categorie di intervento edilizio per le quali è prevista la detrazione sono quelli elencati nel DPR 6 giugno 2001, n.380 (precedentemente individuati dall’art.31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n.457), in particolare:
• MANUTENZIONE ORDINARIA (Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo se riguardano le parti condominiali. Tali interventi, se eseguiti sulle singole proprietà private o sulle loro pertinenze, non danno diritto ad alcuna agevolazione);
• MANUTENZIONE STRAORDINARIA;
• OPERE DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO;
• LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.

Inoltre, sono ammessi al beneficio della detrazione anche gli interventi finalizzati:
• alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
• all’eliminazione di barriere architettoniche, sia sulle parti comuni degli immobili che nei singoli appartamenti;
• al conseguimento di risparmi energetici;
• alla cablatura degli edifici;
• al contenimento dell’inquinamento acustico;
• all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici;
• alla messa a norma degli edifici, ai sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici , e delle norme UNI-CIG, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano;
• all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
• ad evitare gli infortuni domestici;
• alla bonifica dell’amianto

SPESE AGEVOLABILI
Tra le spese che danno diritto alla detrazione in oggetto rientrano i costi per:
• progettazione dei lavori;
• acquisto di materiali;
• esecuzione dei lavori;
• altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
• relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
• perizie e sopralluoghi;
• imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denuncie di inizio lavori;
• oneri di urbanizzazione;
• altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione.
La detrazione è ammessa anche per le spese sostenute per:
• acquisto box o posti auto pertinenziali o resi pertinenziali l’abitazione da impresa di costruzione o cooperative edilizie con riferimento alle sole spese sostenute per la realizzazione, comprovate da una attestazione rilaciata dal venditore; in questo caso la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara deve essere inoltrata entro la presentazione della dichiarazione dei redditi dell’anno d’imposta in cui si inizia a usufruire della detrazione;