Certificazione Energetica – Obbligo di indicazione della classe energetica negli annunci di vendita o locazione

 

Sin dal primo gennaio 2012 è scattato l’obbligo di indicare la classe energetica dell’edifico in ogni annuncio pubblicitario volto alla vendita o alla locazione di immobili.
Per determinare la calsse energetica o l’ E.p.i. (indice di prestazione energetica) è necessario determinare l’efficienza del sistema impianto-edificio elaborando un calcolo secondo le normative UNI-TS a seguito di controllo e verifica delle strutture murarie, degli infissi e degli impianti dell’edificio oggetto di analisi.
Lo Studio Tecnico Associato Bernocchi-Piccinelli è abilitato alla redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE).

L’attestato di prestazione energetica A.P.E. (ex ACE) è un documento redatto da un professionista specializzato, il “certificatore energetico”, sulla base di criteri generali, esame dell’edificio e di apposite metodologie di calcolo.

La certificazione energetica ha la funzione di attestare la prestazione e le caratteristiche energetiche di un edificio, in modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell’edificio.

L’attestato di certificazione energetica ha validità per dieci anni e deve essere aggiornato quando vi siano interventi che modifichino la prestazione energetica dell’edificio o degli impianti termici.
Le classi energetiche, prodotte dalla certificazione energetica, vanno dalla A+ (edificio a bassissimo impatto ambientale la cui realizzazione comporta ingenti sacrifici tecnologici ed economici e che attualmente è rappresentata da una ristrettissima cerchia di edifici che sono quasi tutti di carattere sperimentale) alla classe G, edificio ad alto consumo energetico che oggi rappresenta la stragrande maggioranza del parco edifici presente sul territorio nazionale e regionale.
In Italia il 19 agosto del 2005 è stato approvato il testo del Decreto Legislativo n.192: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, successivamente coordinato con le disposizioni correttive del Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Tuttavia alcuni punti indicati all’art. 4, tra cui l’ACE, restavano ancora da completare per mezzo di futuri decreti attuativi, allo scopo è stato quindi introdotto un attestato transitorio, l’attestato di qualificazione energetica (AQE), che prevedeva una sintetica determinazione delle prestazioni energetiche dell’edificio.
Nell’attesa di Linee guida nazionali, in ottemperanza alle indicazioni del D.Lgs 192, alcune Regioni – Lombardia, Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna – come la Provincia autonoma di Bolzano, hanno decretato e realizzato il proprio sistema di certificazione energetica (norme regionali), rendendo attiva l’ACE a valore regionale.
Questo stato di parziale limbo operativo, a macchia di leopardo sul territorio, è stato finalmente eliminato dapprima dal DPR 59/09 pubblicato in G.U. il 10 Giugno 2009, e in modo completo con le Linee guida nazionali, introdotte dal DM 26/06/2009 e pubblicate in G.U. il 10 luglio 2009. Tale decreto sancisce la piena attuazione della Direttiva 2002/91/CE con riferimento specifico alla certificazione energetica degli edifici, e rende ufficialmente operativo il 25 luglio 2009 una procedura di calcolo omogenea a livello nazionale, riportata nell’Allegato A del Decreto stesso.

Come altre regioni italiane, anche la Toscana ha emanato norme proprie al riguardo, a cominciare dall’articolo 23bis della legge regionale 39/2005 e dal relativo regolamento attuativo Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 febbraio 2010, n. 17/R, in vigore dal 18 marzo 2010. Il regolamento individua i contenuti dell’Attestato di certificazione energetica (ACE), le modalità di trasmissione degli ACE all’organo regionale competente, le specifiche della figura del certificatore energetico e l’applicabilità di tale procedura. Le metodologie di calcolo da utilizzare per la determinazione della prestazione energetica sono quelle individuate nel Dpr 59/2009 e nelle Linee Guida Nazionali, vedasi UNI TS 11300 parte 1, 2, 3. Anche per il sistema di classificazione energetica degli edifici, la Toscana fa riferimento alle Linee Guida Nazionali.

La scarsa informazione generale ed il quadro normativo frammentario e poco chiaro fanno sì che l’utente-cittadino scopra della necessità di dover produrre questo documento solo al momento in cui si accinge a vendere, locare, ristrutturare il proprio immobile, trasformando l’ACE ad una sorta di ulteriore inutile “tassa” da pagare.
Oltretutto l’ACE finisce inevitabilmente per essere sminuito e conseguentemente ignorato anche a causa della superficiale e poco completa compilazione che taluni certificatori mettono in atto (facciamo notare inoltre che un onorario troppo basso può nascondere delle mancanze).
Risulta infatti di fondamentale importanza un approccio serio e competente alla materia che il nostro Studio è in grado di fornire: eseguire sopralluoghi ed accertarsi delle strutture che compongono l’involucro edilizio, l’orientamento, l’impianto termico installato, calcolare l’indice di prestazione energetica secondo la normativa vigente in base alla zona cui si opera, redigere l’ACE in tutte le sue parti e fornire suggerimenti/accorgimenti tecnici su eventuali interventi da mettere in atto per consentire un miglioramento energetico delle attuali condizioni che si traduce in una migliore classificazione energetica e quindi in un concreto e dimostrato risparmio energetico, sono solo alcuni degli elementi alla base di un buon lavoro.

Per capire l’importanza che ha oggi e che assumerà domani l’ACE nel panorama del nostro patrimonio edilizio ed immobiliare, proviamo a porci una semplice domanda:
“Saremmo disposti ad acquistare una automobile euro 0 che inevitabilmente avrebbe alti consumi ed inquinerebbe l’ambiente?”
La risposta è quanto mai scontata, pochi di noi in questo clima di profonda crisi economica ne sarebbero disposti, o quanto meno avrebbero delle perplessità del tutto giustificate, in quanto un immobile con una buona classificazione energetica ha minori costi di gestione e ha meno impatto sull’ambiente.

L’Attestato di Certificazione Energetica nasce per essere uno strumento comparativo attraverso il quali sia possibile confrontare gli immobili e dare una chiara misura dell’efficienza energetica di un edificio rispetto ad un altro ed è quindi ovvio che debba rappresentare uno degli strumenti principali per la valutazione dell’immobile da acquistare. E’ facile pensare che il giorno in cui ogni immobile ne sarà provvisto e l’utente-cittadino ne avrà capito ed apprezzato l’importanza, la classificazione energetica possa costituire una discriminante fondamentale che influisce sul valore economico di un immobile.